San Marino. Covid-19: nuove restrizioni e tolleranza-zero

Romagna | 18 Marzo 2021 SanMarino News
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Promulgato un nuovo Decreto Legge che persegue l’obiettivo di limitare il numero dei nuovi contagi da COVID-19, e la contestuale pressione sull’attività ospedaliera a supporto della tenuta del sistema sanitario e della buona riuscita della campagna vaccinale.
 
Entrerà in vigore alle 22 di oggi 18 marzo e resterà valido fino alle ore 5 del prossimo 1° aprile.
 
Forti limitazioni alla mobilità e tolleranza zero verso assembramenti in luoghi pubblici e privati con misure restrittive volte ad impedire contatti prolungati tra persone che non appartengano allo stesso nucleo convivente. Ultima chiamata delle istituzioni verso un comportamento responsabile che eviti l’innalzamento dei numeri del contagio a campagna vaccinale avviata.
 
Restano in vigore le misure relative agli spostamenti previste dal precedente Decreto Legge del 27 febbraio ma vengono vietati assembramenti, ovvero raggruppamenti fra più di 4 persone non appartenenti allo stesso nucleo di conviventi, in luoghi pubblici e privati, compresi parcheggi e spazi all’aperto. È vietato l’accesso ai parchi nonché alle piazze se non per finalità di raggiungimento di attività economiche, lavorative o abitazioni.
 
Stop alle attività sportive, sia pubbliche che private, al chiuso e all’aperto (ad eccezione degli atleti di interesse nazionale stabiliti dal CONS). Sospese le competizioni sportive ad esclusione dei campionati sammarinesi o internazionali precedentemente programmati ma sempre senza pubblico. Consentita l’attività sportiva e motoria all'aperto in forma individuale purché nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona.
 
Dal 27 al 31 marzo 2021 le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, incluso il Centro di Formazione Professionale e l'Istituto Musicale Sammarinese, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Chiusi anche i Servizi Socio Educativi per la prima Infanzia. Sospesa l’attività dell’Università, delle bande e della corale.
 
Nelle giornate festive e nei fine settimana, le medie e grandi strutture (superiori ai 300mq) sono chiuse al pubblico, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari (anche per animali), edicole, i tabacchi, farmacie e parafarmacie. Chiusi i mercati, salvo per la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Il mancato rispetto delle regole dettate dal Decreto Legge del 27 febbraio scorso e la presenza di conviventi all’interno delle strutture commerciali (in assenza di ragioni che rendano necessario l’accompagno), comportano la sospensione temporanea ed immediata della licenza per 15 giorni. La distanza interpersonale nelle medie e grandi strutture è ampliata ad 1 fruitore ogni 20 metri quadri.
 
Sono sospese le attività delle mense pubbliche. Sono consentite le attività inerenti servizi alla persona, esclusivamente su prenotazione e senza permanenza nelle sale d’attesa.
 
La protezione civile e le forze dell’ordine sono autorizzate a limitare le vie di accesso alla Repubblica e presidiare quelli fruibili. Le forze dell’ordine sono tenute a verificare, anche con l’ausilio delle milizie volontarie, il rispetto delle misure previste dai decreti vigenti all’interno dei locali aperti al pubblico a partire da quelli nei quali siano segnalati assembramenti e ampi afflussi di pubblico. I Militi dei corpi Uniformati, durante i servizi di controllo e presidio, sono autorizzati ad acquisire le generalità dei contravventori alle disposizioni del presente Decreto, al fine della denuncia degli stessi alle forze di polizia per l'applicazione delle sanzioni conseguenti.
 
Previste anche nuove disposizioni legate alla Cassa Integrazione Guadagni e l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di attuare quando possibile la modalità di lavoro agile. Inserito un articolo che regola la presentazione delle istanze d’Arengo che dovranno essere presentate per via telematica.
 
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