La Prima Sezione del Collegio di Garanzia presieduta dal professor avvocato Vito Branca ha «dichiarato inammissibile il ricorso proposto in data 8 maggio 2024 dal Football Club Forlì nei confronti del Carpi Ac, della Lega Nazionale Dilettanti, del Dipartimento Interregionale, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), del Lentigione Calcio, con notifica anche alla Ravenna Football Club, all’Us Corticella e al Victor San Marino, per l’integrale annullamento e/o riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 Codice di Giustizia Sportiva Coni, della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, III Sezione, presso la Figc, in seno al procedimento 0306/CSA/2023-2024, adottata il 29 aprile e comunicata in pari data, con successiva comunicazione dei motivi avvenuta il 3 maggio, con la quale, nel respingere il reclamo del Forlì è stata confermata la decisione del giudice sportivo della Lnd, pubblicata nel Comunicato Ufficiale 124 del 23 aprile, con la quale è stato convalidato il risultato della gara Carpi-Forlì conclusasi 2-1». Il Forlì chiedeva la partita vinta 0-3 a tavolino per la presenza in campo del difensore Cecotti, che aveva scontato la sua giornata di squalifica settimane prima contro la Pistoiese ma che, essendo in seguito la Pistoiese stata esclusa dal campionato, il Forlì sosteneva dovesse scontare di nuovo quella giornata di stop nella prima partita post-esclusione. Questo per una errata interpretazione, da parte del Forlì (e del Ravenna che appoggiava i “cugini” biancorossi), dell’Articolo 21 comma 4 del Codice di giustizia sportiva. Sono stati dichiarati inammissibili anche «gli eventuali ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, laddove esistenti, comunque lesivi degli interessi della ricorrente e da questa non conosciuti, in ogni caso comunque connessi e relativi alla disputa delle gare di play-off del Campionato di Serie D, Girone D».