Il Tar del Lazio sottolinea "che non emergono, dalla gravata ordinanza, quelle ragioni che, in assenza della segnalazione della predetta Commissione (di garanzia, ndr), possano sorreggere la disposta precettazione". Per il Tribunale amministrativo "i richiamati disagi discendenti dallo sciopero appaiono riconducibili all'effetto fisiologico proprio di tale forma di astensione dal lavoro, nè emergono le motivazioni in base alle quali i disagi eccederebbero tale carattere, tenuto conto della vincolante presenza di fasce orarie di garanzia di pieno servizio".