Emergenza Covid; rinviato al 31 marzo il pagamento del bollo auto
La deliberazione del 7/12/2020 approvata dalla Giunta regionale ha previsto la possibilità di pagare entro il 31 marzo , senza sanzioni e interessi, la tassa auto che scade a dicembre 2020 e a gennaio 2021 e il cui termine di pagamento è fissato rispettivamente, al 31 gennaio 2021 e al 28 febbraio 2021.
Il pagamento è stato procrastinato per risparmiare ulteriori difficoltà ai cittadini e alle imprese della Regione che stanno già subendo pesanti ripercussioni a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.
La deliberazione n 1820/2020 prevede:
di sospendere il termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 462/1998; che i pagamenti sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi se corrisposti entro il 31 marzo 2021; che la sospensione del termine di pagamento non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza dovuta; che la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta che resta colui che era tenuto all’obbligo tributario del pagamento all’ordinaria scadenza del termine previsto dall’art. 1 del D.M. n. 462/1998; in caso di mancato pagamento entro il 31 marzo 2021 la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini della applicazione di sanzioni e interessi che verranno conteggiati dal giorno successivo all’ordinaria scadenza tributaria prevista dall’art. 1 del D.M. n. 462/1998; che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.
Non rientrano nella sospensione dei termini, e pertanto le tasse automobilistiche devono essere corrisposte con le modalità e nei termini indicati agli artt. 2 e 3 del DM 462/1998, i casi seguenti: le nuove immatricolazioni effettuate nei periodi dal 21 novembre 2020 al 21 dicembre 2020, dal 22 dicembre 2020 al 21 gennaio 2021 e, infine, dal 22 al 31 gennaio 2021 per le quali, ai sensi dell’art. 2 del DM 462/1998, il pagamento deve essere fatto rispettivamente entro il 31 dicembre 2020, il 31 gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021; i rientri da esenzione o da interruzione dell’obbligo di pagamento, previsti dall’art. 3 del D.M. 462/1998 (ad esempio annotazione del rientro in possesso a seguito di furto o per acquisto da concessionaria e in ogni altro caso di riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo).